Il diritto all’immagine è tutelato nel caso in cui la diffusione non arrechi nessuna offesa o danno alla persona e che la propria immagine non venga pubblicata senza il suo esplicito consenso e fuori dai casi previsti dalla legge.

Da ciò deriva il divieto di pubblicare l’immagine altrui a meno che non ricorrano alcune circostanze particolari previste dalle legge [1] quali il consenso dell’interessato o la notorietà della persona o qualora si sia in presenza di fatti di interesse pubblico.

Se l’immagine di una persona viene pubblicata fuori da tali casi oppure arrecando danno al decoro e alla reputazione della persona, è possibile rivolgersi al giudice per far cessare l’abuso e ottenere il risarcimento del danno.

Cosa dice l’ART.10 del Codice Civile:

Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni(1).

Spiegazione dell’art. 10 Codice Civile

La norma tutela l’interesse del soggetto a che la sua immagine non venga diffusa o esposta pubblicamente, e va ricollegato con gli artt. 96-97 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). L’art. 96, nello specifico, impedisce che l’immagine di una persona possa essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza consenso di questa (primo limite è quindi la volontà del soggetto tutelato). L’art. 97, invece, da un lato permette la riproduzione quando questa risulti giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; d’altro lato, vieta l’esposizione o la messa in commercio dell’immagine quando ciò rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona ritratta.

La protezione dell’immagine spetta in primis alla persona (fisica ma anche giuridica, come ha più volte chiarito la giurisprudenza) interessata: vi è però l’estensione del diritto ad agire in giudizio anche ai familiari/parenti più prossimi (coniuge, genitori e figli), nell’ottica costituzionalmente orientata di solidarietà familiare.

In caso di abuso dell’immagine, l’interessato – o uno degli stretti congiunti sopra elencati – potrà ottenere dal giudice l’ordine inibitorio di cessazione dell’abuso, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali (v. 2043) e non patrimoniali (v. 2059) subiti.

Fonti: Art. 10 codice civile – Abuso dell’immagine altrui (brocardi.it)

Diritto all’immagine: cos’è e come tutelarlo (laleggepertutti.it)

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